PROROGA DEL BONUS BEBÈ (ART. 23 QUATER)

Al fine di incentivare la natalità, l’art. 23 quater del DL n. 119/2018, introdotto in sede di conversione in Legge n. 136/2018, prevede l’erogazione dell’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebè”), istituito dalla Legge di Stabilità 2015, anche per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

L’assegno di natalità

• è erogato ai genitori:

– cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia,

– il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui;

• ammonta a 960,00 euro annui (pari ad 80,00 euro mensili) ed è raddoppiato (1.920,00 euro annui, pari a 160,00 euro mensili) qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente non sia superiore a 7.000,00 euro annui.

La legge in esame prevede che, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno venga aumentato del 20%.

In tal caso, pertanto, l’importo dell’assegno ammonta a:

1.152,00 euro, qualora il reddito ai fini ISEE sia compreso tra 7.000,00 e 25.000,00 euro annui;

2.304,00 euro, qualora il reddito ai fini ISEE non superi 7.000,00 euro annui.

• è erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.

L’assegno è corrisposto dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda telematica.

Si attendono, a riguardo, le istruzioni operative da parte dell’Istituto.