Per il legittimo esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro ha l’onere, ex art. 7, comma 1, L. n. 300/1970, di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse (c.d. codice disciplinare). Secondo la giurisprudenza prevalente la pubblicazione sul portale aziendale non può sostituire gli obblighi di affissione materiale in un luogo accessibile a tutti.
L’art. 7, comma 2, L. n. 300/1970 prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza avergli dato la possibilità di essere sentito a sua difesa.
A norma del quinto comma, art. 7, L. n. 300/1970 la contestazione dell’addebito deve essere fatta per iscritto. La sanzione disciplinare irrogata senza il rispetto dell’obbligo di contestazione è nulla, salva la facoltà del datore di rinnovare il procedimento disciplinare e di reiterare la sanzione stessa.
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